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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei trasporti, servizio approvvigionamenti delle
ferrovie dello Stato, ufficio stralcio monopolio carboni, e'
autorizzato ad effettuare, in relazione al disposto dell'art. 8 della
legge 11 febbraio 1911, n. 59, direttamente o tramite i commercianti
assegnatari, la liquidazione ed il rimborso dei maggiori oneri
sostenuti per il ricevimento dei carboni esteri via terra, anziche'
via mare, durante il periodo bellico, fino al 28 maggio 1911 incluso,
a tutti i beneficianti di assegnazioni di entrambe e cioe' cokerie
officine gas, industrie siderurgiche, commercianti in carbone da
riscaldamento, artigiani, industrie e enti vari e ulteriormente, fino
al 24 aprile 1915 incluso, soltanto alle officine gas, alle cokerie
ed alle industrie siderurgiche.
La facolta' di cui al precedente comma puo' essere esercitata entro
due anni dall'entrata in vigore della, presente legge.
Sui reintegri accordati non sono dovuti interessi per il periodo
successivo al giorno in cui maturarono condizioni delle singole
concessioni.