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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
in deroga all'articolo unico, primo comma, del decreto legislativo
24 agosto 1944, n. 225, al generale d'armata aerea Giuseppe Valle,
collocato a riposo in base al citato articolo unico, e' ripristinato,
con effetto dal primo giorno del mese di pubblicazione della presente
legge, il trattamento economico in godimento alla data di cessazione
dal servizio permanente.