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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1953, e' esteso ai verificatori, nonche'
agli operai e manovali comandati in aiuto ai verificatori e che non
percepiscono il premio di maggior produzione, l'aumento del 40 per
cento del premio di rendimento e di interessamento al servizio
previsto dalla lettera d), di cui alla tabella annessa all'art. 59
delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle
ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile
1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e
successive modificazioni ed aggiunte.