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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il capitale dei debiti elencati nell'annessa tabella e'
rimborsabile alla pali dal giorno successivo a quello di scadenza
della rata d'interessi in corso alla data di pubblicazione della
presente legge.
Il capitale delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo e'
rimborsabile dal giorno dopo la scadenza della rata d'interessi
successiva a quella in corso alla data di pubblicazione della
presente legge.
Le obbligazioni e le azioni cessano di fruttare interessi dal
giorno stabilito per il rimborso.
Il capitale delle azioni infruttifere per la ferrovia
Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara e' rimborsabile dal primo del mese
successivo a quello della pubblicazione della presente legge.