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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la concessione, da parte dello Stato, in favore dell'Istituto
nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di
cui all'art. 1 della, legge 28 luglio 1950, n. 737, e' autorizzato
per l'esercizio 1953-54 un ulteriore limite di impegno di lire
116.875.000.
La somma complessiva di lire 4.090.625.000 occorrente per il
pagamento dei contributi previsti dal comma precedente sara'
inscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa
del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze in ragione
rispettivamente di annue lire 106.250.900 e lire 10.625.000
dall'esercizio 1953-54 all'esercizio 1987-88.