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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la traslazione e la sistemazione delle salme dei Caduti fuori
del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45,
nonche' dei cittadini italiani rimasti vittime in Africa, anche dopo
la fine della guerra, di eccidi ed aggressioni di carattere politico,
e' autorizzata, nell'esercizio finanziario 1953-54, la spesa di lire
500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del
Ministero della difesa.