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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953,
n. 150, e' prorogato al 30 giugno 1955.
Le norme delegate da emanarsi ai sensi della legge stessa potranno
essere emesse mediante piu' testi separati, secondo le varie materie,
ed anche in piu' testi separati per una stessa materia, sempre colle
modalita' fissate dalla legge suddetta.