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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore dei comuni di Messina e di Reggio Calabria e' concesso,
per le particolari esigenze derivanti dal terremoto del 1908, un
contributo annuo complessivo di lire 500 milioni per ciascuno degli
anni dal 1952 al 1956.
Tale contributo sara' ripartito, con decreto del Ministro per le
finanze, tra i predetti Comuni proporzionalmente alla, popolazione
residente sulla base dei dati dell'ultimo censimento ufficiale
demografico.