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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La disposizione dell'art. 10, comma settimo, della legge 11 aprile
1950, n. 130, relativa all'aumento dell'indennita' di studio, va
interpretata nel senso che tale aumento spetta anche agli insegnanti
collocati nei ruoli speciali transitori, di cui al decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO