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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 1.300.000.000 quale nuovo apporto
statale al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola
proprieta' contadina istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5
marzo 1948, n. 121, modificato con l'art. 2 del decreto-legge 5
maggio 1948, n. 1242, ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144,
e con l'art. 5 della legge 23 aprile 1949, n. 165.
Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 400
milioni nell'esercizio finanziario 1953-54 e di lire 900 milioni
nell'esercizio finanziario 1954-1955.