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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine accordato al personale delle soppresse Cattedre
ambulanti di agricoltura per l'esercizio della facolta' di cui agli
articoli 5 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 ottobre 1947, n. 1429, e' riaperto a partire dalla data di
entrata in vigore della presente legge per la durata di 180 giorni.
In caso di esercizio di tale facolta', si applicano le disposizioni
previste dall'art. 1, primo e secondo comma, e dagli articoli 6 e 7
del citato decreto legislativo n. 1.429.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - MEDICI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO