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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I comuni di Gorizia e di Livigno, previa autorizzazione biennale
del Ministro per le finanze, possono riscuotere imposte di consumo
sui quantitativi dei seguenti generi introdotti nei rispettivi
territori in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed
erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine:
1) benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti;
2) oli di semi alimentari;
3) caffe' e surrogati del caffe';
4) zucchero;
5) birra;
6) spiriti e alcool denaturato.
L'imposta non puo' eccedere la misura di lire dieci a litro per la
benzina e di lire sette a litro per il gasolio e residui e per il
petrolio. Sugli altri generi l'imposta si applica in misura non
eccedente il 10 per cento del valore, determinato dalla Commissione
provinciale prevista dall'art. 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703.
Il comune di Livigno puo', inoltre, essere autorizzato ad
assoggettare ad imposta di consumo, nella predetta misura massima
dello per cento del valore, i tabacchi lavorati introdotti
dall'estero.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta,
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO