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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore del. Gruppo Medaglie d'oro al valor militare e autorizzata
la concessione di un contributo straordinario di lire 3.900.000, ad
integrazione delle sovvenzioni concesse per gli esercizi 1951-52 e
1952-53 rispettivamente con l'art. 15 della legge 9 ottobre 1951, n.
1096, e con l'art. 15 della legge 10 luglio 1952, n. 910.
Per gli esercizi finanziari successivi si provvedera' alla
determinazione del contributo annualmente con la legge di bilancio.