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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La permanenza minima nel grado per la promozione dei tenenti in
servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, di cui
all'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive
modificazioni, e' stabilita in quattro anni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 giugno 1951
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI - GAVA
Visto, il
Guardasigilli: DE PIETRO