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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata a favore della Universita' libera di Camerino, per
un periodo non superiore ad otto anni, la concessione di un
contributo straordinario annuo, che viene stabilito in lire
20.000.000, per l'esercizio 1953-54, e in lire 25.000.000, per i
sette esercizi successivi.