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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste (U.CE.FA.P.), in
liquidazione, e' autorizzato a procedere alla liquidazione ed al
pagamento dei seguenti oneri determinati dalle contingenze del
periodo bellico:
maggiori spese della campagna cerealicola 1944-45, in raffronto
alle tariffe nazionali, per i trasporti dei cereali e derivati
eseguiti nell'ambito della disciplina di approvvigionamento cui era
preposto il predetto Ufficio;
differenze di prezzo sui quantitativi di grano tenero, cereali
minori e farine giacenti presso molini e pastifici alla mezzanotte
del 31 marzo 1944, impiegati successivamente a tale data nella
miscela per panificazione ed esitati ai minori prezzi stabiliti dal 1
aprile 1944 per la farina per panificazione;
differenze di prezzo sui quantitativi di riso e derivati
impiegati nella campagna 1944-45 per la panificazione ed esitati ai
minori prezzi della farina per panificazione.