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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, al termine
previsto dall'art. 7, primo e secondo comma, della legge stessa, per
la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, e'
sostituito quello del quindicesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Coloro che fossero cessati dal servizio, ai sensi del citato art. 7
della legge 29 aprile 1953, n. 430, anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, ove il
trattamento sia piu' favorevole, alla riliquidazione delle indennita'
di cui ai successivi articoli 8 e 9 della citata legge, secondo le
nuove misure del trattamento di attivita' e di quello di quiescenza,
uve concorra, eventualmente vigenti alla data di scadenza del termine
indicato nel precedente comma.