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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie
sono designate, mediante elezione, dai professori di ruolo e fuori
ruolo componenti il Consiglio della Facolta' cui appartiene la
materia a concorso.
Agli effetti del precedente comma le Facolta' di scienze politiche
sono considerate come Facolta' di giurisprudenza; le Facolta' di
magistero, l'Istituto superiore orientale di Napoli, gli Istituti
superiori di magistero pareggiati, come Facolta' di lettere e
filosofia; l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e
l'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano - limitatamente
ai professori titolari di discipline del corso di laurea in lingue e
letterature straniere - come Facolta' di lettere e filosofia;
l'Istituto superiore navale di Napoli, come Facolta' di economia e
commercio, per quanto attiene ai professori titolari di discipline
della Sezione di economia marittima, e come Facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali, per quanto attiene ai professori di
discipline della Sezione nautica, le Scuole di ingegneria aeronautica
come Facolta' di ingegneria.