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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al terzo comma dell'art. 42 del testo unico 14 settembre 1931, n.
1175, e successive modificazioni, sostituito dal terzo comma
dell'art. 14 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e' aggiunto il
seguente periodo:
"Per le bevande vinose l'autorizzazione di cui al precedente comma
puo' essere data nei soli casi di vendita al consumatore che si
effettui in locali situati a piu' di tre chilometri di distanza dal
capoluogo del Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno
200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando
l'allacciamento al capoluogo puo' avvenire solo con mulattiere o
sentieri di montagna".