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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 397 del 7 aprile 1947 e' prorogato a tutto
il 31 dicembre 1955, sia per quanto si riferisce alle polizze di
guerra tipo B che a quelle tipo M e tipo E.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA -
VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO