Legge Ordinaria n. 492 del 30/06/1954 (Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1954)
Proroga del termine per la riscossione delle polizze della guerra 1915-1918.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico.

  Il  termine  di  cui  all'art.  2  del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 397 del 7 aprile 1947 e' prorogato a tutto
il  31  dicembre  1955,  sia  per quanto si riferisce alle polizze di
guerra tipo B che a quelle tipo M e tipo E.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 giugno 1954

                               EINAUDI

                                                      SCELBA - GAVA -
                                                           VILLABRUNA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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