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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione
delle particolari provvidenze previste dalle vigenti disposizioni
volte a promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione
agricola e zootecnica, e' autorizzato, nei limiti degli appositi
stanziamenti di bilancio:
a) a concedere contributi ad enti pubblici e privati, nazionali
ed internazionali, e ad associazioni che svolgono attivita'
interessanti l'agricoltura o che inquadrino categorie professionali
operanti nel campo dell'agricoltura, in relazione a particolari
compiti che lo stesso Ministero puo' affidare a detti enti ed
associazioni, per studi, indagini, ricerche, specializzazione ed
aggiornamento di tecnici agricoli, insegnamento professionale ai
contadini nonche' per la dimostrazione pratica di coltura e di
allevamento;
b) a concedere contributi agli enti ed alle istituzioni di cui
alla lettera a), per lo svolgimento di lotte fitosanitarie nonche'
per studi e ricerche - anche sperimentali - per il migliore indirizzo
tecnico ed economico delle operazioni di lotta;
c) a concedere, sempre agli enti ed istituzioni di cui alla
lettera a), contributi per l'attuazione di iniziative connesse coi
miglioramenti di determinate produzioni e di pratiche agricole;
d) a concedere borse di studio e sussidi presso istituzioni
tecniche e scientifiche operanti nel campo dell'agricoltura in Italia
e all'estero.