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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contratti a termine, compresi quelli a premio semplice o doppio,
relativi a merci ammesse alla contrattazione in Borsa alle grida,
registrati e liquidabili presso la Cassa di garanzia e compensazione
della Borsa merci e regolarmente assoggettati alla tassa di bollo sui
contratti di Borsa di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3278, e
successive modificazioni, danno luogo ad entrata imponibile
limitatamente al contratto che risulti eseguito mediante rilascio del
corrispondente buono di consegna.
L'imposta si corrisponde in base a fattura da emettersi nei modi e
termini normali a cura di chi rilascia il buono di consegna.