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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Esenzione dai dazi doganali e dall'imposta generale sull'entrata
all'importazione per la costruzione, allestimento, arredamento,
riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili).
E' concessa l'importazione in esenzione dai dazi doganali e
dall'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e
successive modificazioni, e da ogni altra imposta alla importazione
di tutte le materie prime, dei prodotti semilavorati, dei prodotti e
macchinari finiti e di quanto altro occorrente per la costruzione,
allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e
trasformazione di navi mercantili destinate alla navigazione
marittima, nonche' dei relativi macchinari.
Le esenzioni di cui sopra sono concesse altresi' per tutti i
materiali i ed oggetti di dotazione e di ricambio, nonche' per tutti
i macchinari finiti e per le parti staccate di essi destinati a navi
in esercizio.