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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art.1
Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in
vigore della presente legge, viene effettuata, ai fini del
trattamento di quiescenza, la ricongiunzione del servizio reso nelle
categorie dei personali di ruolo dello Stato, compresi quelli delle
Ferrovie dello Stato e delle altre Azienda autonoma statali, con il
servizio prestato alla dipendenza di Enti locali con iscrizione agli
Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure
a Casse, fondi, regolamenti convenzioni speciali di pensione
esistenti presso gli Enti predetti, nonche' con il servizio comunque
prestato con iscrizione ai su menzionati Istituti di previdenza.
Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, la
ricongiunzione si effettua altresi' per i servizi non contemplati dal
comma stesso, quando essa sia prevista dagli ordinamenti dello Stato,
degli Istituti di previdenza o degli altri Enti che concorrino alla
ricongiunzione medesima.