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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' conferita al Ministro per l'interno la facolta' di promuovere, a
scelta, al grado di colonnello, quattro tenenti colonnelli del ruolo
degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al
grado di tenente colonnello quattro maggiori appartenenti allo stesso
ruolo.
La scelta degli ufficiali da promuovere deve essere fatta fra
quelli reclutati ai sensi della legge 26 gennaio 1942, n. 39. Le
promozioni si intendono fatte in soprannumero, con obbligo per
l'Amministrazione di riassorbirle nel termine di sei anni a partire
dal 1 gennaio 1957.