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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le abilitazioni all'insegnamento delle discipline che si
impartiscono nei corsi secondari di avviamento professionale,
conseguite a norma del regolamento approvato con decreto-legge 27
gennaio 1933, n. 153, sono valide anche per l'insegnamento delle
stesse discipline nelle scuole di avviamento professionale.
Le abilitazioni all'insegnamento di materie tecniche nei corsi di
avviamento professionale sono valide solo per l'insegnamento delle
corrispondenti materie tecniche nelle scuole di avviamento
professionale.
Il servizio prestato, per incarichi e supplenze, nei corsi di
avviamento, e' valutato alla stessa stregua del servizio prestato
nelle scuole di avviamento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO