Legge Ordinaria n. 542 del 13/07/1954 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1954)
Estensione della validità delle abilitazioni conseguite per i corsi alle scuole di avviamento professionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le   abilitazioni   all'insegnamento   delle   discipline   che  si
impartiscono   nei   corsi  secondari  di  avviamento  professionale,
conseguite  a  norma  del  regolamento approvato con decreto-legge 27
gennaio  1933,  n.  153,  sono  valide anche per l'insegnamento delle
stesse discipline nelle scuole di avviamento professionale.
  Le  abilitazioni  all'insegnamento di materie tecniche nei corsi di
avviamento  professionale  sono  valide solo per l'insegnamento delle
corrispondenti   materie   tecniche   nelle   scuole   di  avviamento
professionale.
  Il  servizio  prestato,  per  incarichi  e  supplenze, nei corsi di
avviamento,  e'  valutato  alla  stessa stregua del servizio prestato
nelle scuole di avviamento.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 luglio 1954

                               EINAUDI

                                                SCELBA - MARTINO GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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