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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, e'
sostituito dal seguente:
"A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio
1961-62 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e
delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze
e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla
legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico
interesse, nelle localita' economicamente depresse delle regioni e
province della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'art. 3
della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della
Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia
meridionale".