Legge Ordinaria n. 550 del 06/07/1954 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1954)
Modificazione all'art. 8 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, relativo alla istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La disposizione del primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo
7  aprile  1948, n. 262, per la parte riguardante il personale non di
ruolo  provvisto  di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato,
non  si applica nei confronti degli impiegati civili non di ruolo che
siano provvisti di pensione diretta liquidata ai sensi degli articoli
5 e 6 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 844.
  Per  il personale di cui al comma precedente il termine di due mesi
dalla  entrata  in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, previsto
dall'art.  1, ultimo comma, della legge stessa, decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
 

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