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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La disposizione del primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo
7 aprile 1948, n. 262, per la parte riguardante il personale non di
ruolo provvisto di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato,
non si applica nei confronti degli impiegati civili non di ruolo che
siano provvisti di pensione diretta liquidata ai sensi degli articoli
5 e 6 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 844.
Per il personale di cui al comma precedente il termine di due mesi
dalla entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, previsto
dall'art. 1, ultimo comma, della legge stessa, decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge.