Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La disposizione concernente la sospensione del pagamento delle
imposte straordinarie sul patrimonio, contenuta nell'art. 3, comma
primo, della legge 21 marzo 1953, n. 224, riguardante il pagamento
delle indennita' per i terreni espropriati ai sensi della legge 12
maggio 1950, n. 230 e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si applica
anche per il pagamento delle imposte sulle successioni apertesi dal 1
gennaio 1948.
La sospensione del pagamento deve essere chiesta agli Uffici del
registro ai quali e' stata presentata la denunzia di successione nei
termini stabiliti per il pagamento del tributo ed ha effetto fino al
giorno in cui e' disposto lo svincolo dei titoli del debito pubblico
corrispondenti all'indennita' di espropriazione.
L'autorita' giudiziaria competente, avvenuto lo svincolo, ordina la
consegna dei titoli corrispondenti all'ammontare dell'imposta dovuta
all'Ufficio del registro competente per la riscossione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI -
MEDICI - DE PIETRO -
GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO