Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951,
n. 1518, entro il quale gli impiegati, gia' esclusi dall'obbligo
delle assicurazioni sociali, avevano facolta' di provvedere al
versamento dei contributi assicurativi base, e' riaperto per un
periodo di un anno dal primo giorno del mese successivo a quello di
pubblicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1951
EINAUDI
SCELBA - VIGORELLI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO