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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Chiunque prepara a scopo di commercio mosti, vini, vini speciali,
vermouth e aperitivi a base di vino impiegando, in violazione delle
vigenti disposizioni di legge, materie zuccherine o fermentate
diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente
appassita, e' punito con la multa di lire 100 mila per ogni quintale
di prodotto, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 200 mila.
Alla stessa pena soggiace chiunque, nella preparazione e
conservazione a scopo di commercio dei mosti e dei vini, impiega
prodotti ad azione antisettica o antifermentativa non consentiti
dalle vigenti disposizioni, nonche' prodotti ad azione antibiotica.