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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Indipendentemente dal limite massimo d'eta' ed in deroga al
disposto dell'art. 5 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che
approva il regolamento dei concorsi per posti di sanitari addetti ai
servizi dei Comuni e delle Province, sono ammessi a concorsi per i
gradi iniziali, compresi i condotti, tutti i sanitari che nei
concorsi banditi nel 1947, e per i quali venne applicata la legge 1
marzo 1949, n. 55, conseguirono l'idoneita', ma non ottennero
l'assegnazione di alcun posto messo a concorso.