Legge Ordinaria n. 570 del 31/07/1954 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1954)
Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  esportatori  dei  prodotti industriali elencati nella tabella,
allegato A, al decreto previsto dall'art. 3 della presente legge sono
ammessi  alla  restituzione  dell'imposta  generale  sull'entrata  in
relazione  alle  merci  esportate  ed  alle  materie  prime  ed altri
prodotti impiegati nella loro fabbricazione.
  Sui  prodotti  industriali  importati dall'estero ed elencati nella
tabella,  allegato  B, al decreto previsto nell'art. 3 della presente
legge  e' dovuta, all'atto dell'importazione, in aggiunta all'imposta
di  cui  all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive
modificazioni,  una  imposta  di  conguaglio  rapportata  all'imposta
generale  sull'entrata,  che  gli  stessi  prodotti avrebbero assolto
durante la loro fabbricazione in Italia.
 

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