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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli esportatori dei prodotti industriali elencati nella tabella,
allegato A, al decreto previsto dall'art. 3 della presente legge sono
ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata in
relazione alle merci esportate ed alle materie prime ed altri
prodotti impiegati nella loro fabbricazione.
Sui prodotti industriali importati dall'estero ed elencati nella
tabella, allegato B, al decreto previsto nell'art. 3 della presente
legge e' dovuta, all'atto dell'importazione, in aggiunta all'imposta
di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive
modificazioni, una imposta di conguaglio rapportata all'imposta
generale sull'entrata, che gli stessi prodotti avrebbero assolto
durante la loro fabbricazione in Italia.