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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale statale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge il cui trattamento economico per stipendio, paga
o retribuzione e' stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I
a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n.
767, e' corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno
concessi con decorrenza 1 gennaio 1954, una anticipazione, una volta
tanto, pari alla meta' dell'importo netto della tredicesima
mensilita' prevista per la posizione di impiego posseduta al 1 luglio
1954.
Per il personale assunto posteriormente al 1 luglio 1954 detta
anticipazione e' commisurata alla meta' di quella spettante ai sensi
del precedente comma al personale avente pari grado o qualifica.
L'importo dell'anticipazione di cui ai precedenti commi va
arrotondato per eccesso a lire cento.