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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel primo comma dell'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono
soppresse le parole: "A decorrere dal 1 luglio 1951".
Il penultimo comma dell'articolo medesimo e' sostituito dal
seguente:
"I sussidi previsti dal presente articolo possono essere concessi
non oltre il 30 giugno 1955, fatta eccezione per i casi di effettivo
e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno
di eta' o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia,
nell'una e nell'altre ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo
mantenimento".