Legge Ordinaria n. 595 del 24/07/1954 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1954)
Norme per l'iscrizione a ruolo delle imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie, applicati in base al reddito soggetto alle imposte erariali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie, indicati
nell'art.  3  della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono, a partire dai
ruoli  principali  dell'esercizio  finanziario  1952,53, iscritti nei
ruoli  medesimi  per  un ammontare corrispondente a quello risultante
dal  bilancio dell'ente impositore per l'anno di formazione dei ruoli
predetti, approvato dai competenti organi di tutela.
  Per   la   quota  riferibile  ai  secondo  semestre  dell'esercizio
finanziario, l'iscrizione ha carattere provvisorio ed e' suscettibile
di  conguaglio sulla base dell'ammontare delle imposte, sovrimposte e
contributi  risultanti  dal  bilancio dell'ente impositore per l'anno
successivo a quello di formazione dei ruoli, approvato dai competenti
organi di tutela.
 

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