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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga alle disposizioni di cui al primo comma degli articoli 47
e 76 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli ufficiali sanitari o i sanitari
condotti in servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore
del testo unico predetto sono collocati a riposo quando, oltre ai
sessantacinque anni di eta' hanno compiuto anche quaranta anni di
servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso, il
collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di eta',
qualunque sia la durata del servizio prestato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 24 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO