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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 195, e' cosi' modificato:
"Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non
inferiore a vicebrigadiere, che abbiano compiuto almeno quindici anni
di servizio, possono fare domanda di impiego civile per i posti di
grado dodicesimo nei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione di grazia
e giustizia.
"Coloro che sono riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione
centrale di avanzamento prevista dall'art. 3 del regolamento
approvato con decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, acquistano titolo ad
ottenere l'impiego nel limite di un terzo dei posti che si rendono
vacanti nella categoria sopra indicata nel corso dell'anno solare.
"La graduatoria, in base alla quale gli appartenenti al Corpo degli
agenti di custodia, con grado non inferiore a vicebrigadiere, saranno
chiamati all'impiego, sara' formata annualmente dalla Commissione di
avanzamento, per titoli e per anzianita'".