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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 380.000.000 per la rinnovazione e
il riordinamento, a cura del Ministero dell'industria e del
commercio, del materiale metrico in dotazione all'Ufficio centrale
metrico ed agli annessi laboratori ed officina meccanica ed agli
Uffici metrici provinciali, e per la fornitura agli stessi di una
aliquota di automezzi per il trasporto dei campioni necessari al
controllo, in sede di sorveglianza, dell'esatto funzionamento degli
strumenti metrici, usati in commercio.
Tale spesa sara' iscritta negli stati di previsione della spesa del
Ministero dell'industria e del commercio a decorrere dall'esercizio
successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e
ripartita come segue:
1° esercizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40.000.000
2° esercizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000.000
3° esercizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 80.000.000
4° esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000.000
5° esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000.000
Le spese impegnate e non erogate in un esercizio finanziario sono
riportate in aumento nello stanziamento dell'esercizio successivo.