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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I servizi di ruolo comunque prestati dagli insegnanti di educazione
fisica per l'insegnamento di tale disciplina alle dipendenze dello
Stato e degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di
educazione fisica, anteriormente all'entrata in vigore del decreto
legislativo 29 maggio 1947, n. 936, sono utili ai fini del
trattamento di quiescenza.
Detti servizi sono utili, ai fini medesimi, anche per gli
insegnanti che, in qualsiasi modo, siano passati in altri ruoli
statali anteriormente all'istituzione del ruolo transitorio di cui al
citato decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936.