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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono esenti dalla imposta di bollo e soggetti alla normale imposta
di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta ipotecaria nella
misura fissa di lire 500 i seguenti atti posti in essere per la
formazione o per l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina,
quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo
2:
1) atti di compravendita;
2) atti di permuta, quando per ambedue i permutanti l'atto sia
posto in essere esclusivamente per l'arrotondamento della piccola
proprieta' contadina;
3) atti di concessione di enfiteusi di alienazione del diritto
dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonche' gli
atti di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla
piccola proprieta' acquistata;
4) atti di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale
cessione del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante;
5) atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli
acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto o la nuda
proprieta';
6) atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario,
acquista, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprieta'.
Le agevolazioni tributarie di cui al primo comma sono applicabili
anche agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate
sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente in uno degli
atti indicati al primo comma per l'abitazione dell'acquirente o
dell'enfiteuta e della sua famiglia.