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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La facolta' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 agosto
1947, n. 1072, sostituito dall'art. 1 della legge 16 novembre 1950,
n. 979, nonche' la facolta' prevista dal decreto legislativo 9 marzo
1948, n. 444, ratificato con modificazioni dalla legge 20 luglio
1951, n. 658, possono essere esercitate, nei confronti dei militari
reduci dalla prigionia, fino ad un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, purche' si tratti di proposte presentate entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge e la prima autorita'
competente in ordine gerarchico a formulare la proposta o il
destinatario della proposta stessa siano rientrati dalla prigionia
dopo il 15 ottobre 1949.
Per i casi di rientro che avverranno dopo l'entrata in vigore della
presente legge i termini suddetti sono rispettivamente fissati a un
anno e a sei mesi dalla data del rientro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma addi' 31 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI -
TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO