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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alla concessione dei contributi per la riparazione o la
ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti nel territorio
nazionale in dipendenza di eventi bellici definiti dall'art. 3 della
legge 27 dicembre 1953, n. 968, di proprieta' di cittadini italiani o
di enti o societa' di nazionalita' italiana, o loro aventi causa,
secondo la base di commisurazione, nelle misure e con i limiti
previsti dalla legge stessa, provvede il Ministero dei lavori
pubblici.