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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' abolita, con effetto dal 1 gennaio 1954, l'imposta di manomorta
prevista dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, e successive
aggiunte e modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI -
GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO