Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un
collegio per i figli ed orfani dei militari della Guardia di finanza,
di cui alla legge 20 aprile 1952, n. 525, e per il primo impianto,
l'arredamento e l'organizzazione del collegio medesimo il Fondo massa
della Guardia di finanza e' autorizzato ad effettuare l'ulteriore
spesa di lire 75.000.000.
Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dai fondi
provenienti dagli avanzi netti di gestione degli esercizi finanziari
1952-53 e precedenti.