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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, comma primo, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sulla
amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello
Stato, l'importo delle ritenute operate, ai sensi dell'art. 88 del
testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni
fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928,
n. 3458, sulla paga dei graduati e militari di truppa puniti di
camera di punizione semplice e di camera di punizione di rigore, e'
devoluto a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari di carriera dell'Esercito, eretta in ente morale con
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4487.