Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli uscieri di conciliazione che alla data di pubblicazione della
legge 18 ottobre 1951, n. 1128, hanno esercitato per almeno due anni,
anche non continuativamente, le funzioni di ufficiale giudiziario ai
sensi dell'art. 9 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, possono,
entro i limiti dell'organico, e nel termine di cinque anni dalla
entrata in vigore della presente legge, essere nominati aiutanti
ufficiali giudiziari con decreto del Ministro per la grazia e
giustizia, su proposta del Presidente della Corte d'appello
competente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO - GAVA
Visto, il Guardasigilli:
DE PIETRO