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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, numero 148, sono
abrogati.
L'elezione della Camera dei deputati si effettua con l'osservanza
delle disposizioni previste dal testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e
dal punto V della legge sopracitata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO