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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Eistituita a favore dello Stato una addizionale del 20 per cento ai
diritti erariali riscossi su tutti i proventi dei pubblici
spettacoli, delle manifestazioni sportive e dei trattenimenti di
qualsiasi specie, ivi comprese le entrate derivanti dalle scommesse,
comunque e dovunque offerte al pubblico.