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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli Istituti talassografici di cui all'art. 27, primo comma, del
decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82, enti di diritto pubblico
sottoposti alla vigilanza ed alla tutela del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, assumono la denominazione di
Istituti sperimentali talassografici. Essi hanno il compito di
effettuare studi e indagini sulla natura fisica, chimica e biologica
dei mari, allo scopo di contribuire alla migliore conoscenza dei
problemi che interessano il piu' efficiente e produttivo sviluppo
dell'industria della pesca nel quadro delle necessita' economiche ed
alimentari della Nazione.